Aperto

Elenco collegio consultivo tecnico

La Giunta regionale in attuazione dell’art. 16 della L.r. n. 22/2020 s.m.i., della D.G.R. n. XII/3429 del 18 novembre 2024 e della D.G.R. n. XII/3874 del 3 febbraio 2025, intende costituire degli elenchi, di soggetti idonei ad essere designati/nominati nel collegio consultivo tecnico (di seguito “CCT”) per lo svolgimento dei compiti di: 1.1 Presidente del Collegio consultivo tecnico nel caso in cui, ai sensi dell’art. 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente; 1.2 Terzo componente del Collegio consultivo tecnico facoltativo di cui all’art. 218, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

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Scheda informativa

  • I soggetti interessati per candidarsi negli elenchi dei componenti del CCT devono essere in possesso dei seguenti requisiti, come previsto dall’allegato V.2 del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs 36 del 31 marzo 2023:

    Requisiti generali professionali

    Possono candidarsi, all’iscrizione, nell’elenco dei soggetti da poter individuare quale Presidente del CCT, gli ingegneri, architetti, giuristi ed economisti, con comprovata esperienza ultradecennale documentabile e, all’elenco dei soggetti da individuare quale Terzo componente facoltativo, gli ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza quinquennale documentabile, in possesso di uno dei requisiti di seguito indicati:

    · assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici; · dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui dal primo periodo del presente comma;

    · componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

    · insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;

    · magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;

    · professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).

     

     

    Requisiti di moralità e onorabilità

    Non possono far parte del Collegio Consultivo Tecnico coloro che si trovino in una delle seguenti cause di esclusione:

    · aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

    · aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

    · aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all’articolo 2635 del Codice civile;

    · aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

    · essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

    · essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

    · nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

    Coloro che hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

    Le cause di esclusione di cui sopra operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

    Cause di incompatibilità

    Non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che:

    · si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

    · versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;

    · con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;

    · abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.

  • La Giunta regionale in attuazione dell’art. 16 della L.r. n. 22/2020 s.m.i., della D.G.R. n. XII/3429 del 18 novembre 2024 e della D.G.R. n. XII/3874 del 3 febbraio 2025, intende costituire degli elenchi, di soggetti idonei ad essere designati/nominati nel collegio consultivo tecnico (di seguito “CCT”) per lo svolgimento dei compiti di:

    1.1             Presidente del Collegio consultivo tecnico nel caso in cui, ai sensi dell’art. 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente;
    1.2             Terzo componente del Collegio consultivo tecnico facoltativo di cui all’art. 218, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  • DATA DI APERTURA

    L’amministrazione regionale provvede alla prima formazione degli elenchi sulla base delle domande pervenute entro il 30 settembre 2025. L’iscrizione dei soggetti interessati è consentita senza limitazioni temporali, pertanto le candidature pervenute oltre la data sopra indicata, qualora aderenti ai requisiti richiesti, saranno inserite negli elenchi in occasione del primo aggiornamento semestrale utile.

    DATA DI CHIUSURA

    Avviso aperto in via continuativa. L’amministrazione regionale provvede alla prima formazione degli elenchi sulla base delle domande pervenute entro il 30 settembre 2025. L’iscrizione dei soggetti interessati è consentita senza limitazioni temporali, pertanto le candidature pervenute oltre la data sopra indicata, qualora aderenti ai requisiti richiesti, saranno inserite negli elenchi in occasione del primo aggiornamento semestrale utile.
    Per gli aggiornamenti successivi al primo, verranno inserite in elenco le domande pervenute entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno.

  • L’interessato per procedere alla compilazione della domanda dovrà registrarsi alla piattaforma Bandi e Servizi, secondo una delle seguenti modalità:

    Con PIN della tessera sanitaria CRS/TS-CNS (in tal caso sarà necessario aver richiesto il PIN presso uno degli sportelli abilitati presenti nella Regione di appartenenza, portando con sé la tessera sanitaria e un documento d’identità valido, essersi dotati di un lettore di smartcard e aver caricato sul proprio computer il software per il suo utilizzo); Con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale https://spid.gov.it/) le modalità di attribuzione dello SPID per ciascuna Identity Provider sono comunque immediatamente visibili sul sito: https://www.cartaidentità.interno.gov.it/cittadini/entra-con-cle/

  • Avviso aperto in via continuativa.

    Entro il 30 luglio 2025 l’amministrazione regionale provvede, in via preliminare, ad approvare la prima formazione degli elenchi, sulla base delle domande pervenute entro il 30 giugno 2025. L’iscrizione dei soggetti interessati è consentita senza limitazioni temporali, pertanto le candidature pervenute oltre la data sopra indicata, qualora aderenti ai requisiti richiesti, saranno inserite negli elenchi in occasione del primo aggiornamento semestrale utile.

    Per gli aggiornamenti successivi al primo, verranno inserite in elenco le domande pervenute entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno.

    L’approvazione degli elenchi avverrà rispettivamente il 30 aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno.

    I soggetti ammessi agli elenchi (Presidente e Terzo Componente del CCT) saranno suddivisi in 4 sezioni in base alla categoria professionale dei candidati:

    · ingegneri

    · architetti

    · giuristi

    · economisti

    I soggetti che faranno richiesta di iscrizione agli elenchi saranno inseriti, previa verifica della completezza dei dati dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, in ordine di presentazione della domanda di ammissione.

    L’Amministrazione regionale costituirà un’apposita commissione esaminatrice composta da tre membri che verificherà la corretta compilazione in riferimento ai requisiti minimi indicati in ogni domanda e nelle dichiarazioni rese dai candidati.

Dario,
il tuo assistente digitale